Art. 15
AllegatoCapo IISez. I

Art. 15

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In vigore dal 15 dic 1974
L'ipoteca può essere iscritta simultaneamente su due o più corpi tavolari o enti indipendenti. In tal caso il creditore può chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del codice civile, salvo quanto appresso disposto. La surrogazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile è intavolata a domanda delle parti ed a seguito della produzione del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo a sensi dell'articolo 598 del codice di procedura civile. Se dallo stesso non risulta la somma per la quale il creditore è rimasto perdente, la somma è indicata dal richiedente nella domanda, salva la facoltà di esperire la procedura di riduzione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-15