Art. 132
AllegatoSez. VIII

Art. 132

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In vigore dal 15 dic 1974
Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-132