Allegato›Sez. VIII
Art. 132
150 / 157In vigore dal 15 dic 1974
Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-132