Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 13
13 / 157In vigore dal 3 mag 1929
Il diritto di ipoteca può iscriversi sull'intero corpo tavolare oppure, se la proprietà è iscritta a favore di più persone, sulla quota di ciascun comproprietario. Può pure iscriversi su singoli piani, alloggi od altri locali di un edificio, che, a sensi dell', siano iscritti quali enti indipendenti, e, se la proprietà è iscritta a favore di più persone, l'ipoteca può iscriversi sulla quota di ciascun comproprietario.
Fuori di questi casi, l'ipoteca non può iscriversi sulle singole parti di un corpo tavolare, oppure su una parte della quota iscritta nel libro fondiario a favore di un comproprietario.
Il trasferimento di un credito ipotecario è ammesso per l'intero credito, nonché per una parte del medesimo determinata per quota o per somma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-13