Art. 129
AllegatoSez. VIII

Art. 129

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In vigore dal 15 dic 1974
Il reclamo diretto contro un decreto tavolare è annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione è cancellata d'ufficio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-129