Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 12
12 / 157In vigore dal 15 dic 1974
Per le servitù prediali, per l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie dovrà indicarsi con tutta precisione il contenuto e l'estensione del diritto da iscriversi con gli eventuali confini; non occorre indicarne il valore in danaro.
Per le servitù che non gravano l'intera particella, dovrà essere allegata all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-12