Art. 12
AllegatoCapo IISez. I

Art. 12

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In vigore dal 15 dic 1974
Per le servitù prediali, per l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie dovrà indicarsi con tutta precisione il contenuto e l'estensione del diritto da iscriversi con gli eventuali confini; non occorre indicarne il valore in danaro. Per le servitù che non gravano l'intera particella, dovrà essere allegata all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-12