Art. 11
AllegatoCapo IISez. I

Art. 11

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In vigore dal 3 mag 1929
Fuori del caso previsto dal capoverso dell'articolo precedente, le iscrizioni per l'acquisto della proprietà di singole frazioni di un corpo tavolare non possono eseguirsi che in via di escorporazione, a sensi delle disposizioni della legge 6 febbraio 1869, B.L.I. n. 18.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-11