Allegato›Sez. V
Art. 108
124 / 157In vigore dal 3 mag 1929
L'iscrizione di un'ipoteca simultanea può essere chiesta o con separate domande ai diversi uffici tavolari oppure con unica domanda a quell'ufficio presso cui la partita principale è iscritta.
Nel primo caso, devono indicarsi in ogni domanda la partita principale e le partite accessorie.
Nel secondo caso, deve indicarsi l'ordine nel quale la domanda sarà da trasmettersi per la rispettiva decisione agli altri uffici tavolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-108