Art. 101
AllegatoSez. III

Art. 101

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In vigore dal 15 dic 1974
Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare è divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-101