Art. 10
AllegatoCapo IISez. I

Art. 10

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In vigore dal 15 dic 1974
La comproprietà di un corpo tavolare non può essere iscritta che per quote, salve le eccezioni stabilite dalla legge. È però ammessa l'iscrizione del diritto di proprietà di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprietà e degli aggravi. Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravi derivanti dai rapporti di promiscuità delle singole parti dell'edificio.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-10