Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 apr 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' della legge 24 giugno 1923, n. 1395; Visto l' della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il titolo di perito industriale spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di perito industriale in un Regio istituto industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado), oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso le Regie scuole industriali o nelle ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici, ovvero in altri istituti, i cui diplomi, in quest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;275#art-1