Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 30 mar 1929
La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell'; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g) dello stesso , sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto . Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h)e le curatele di cui alla lettera i) del predetto . Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera p) dell', sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274#art-20