Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 30 mar 1929
La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell' sono comuni ai dottori in scienze agrarie. La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274#art-19