Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 30 mar 1929
Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell' sono comuni agli ingegneri civili. Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere: 1° la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere; 2° la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti; 3° la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali. La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera p) dell'indicato , è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274#art-18