Art. 17
17 / 29In vigore dal 30 mar 1929
Le disposizioni del precedente articolo, valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli a 24.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274#art-17