Regolamento›Titolo II
Art. 99
99 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Per la fabbricazione, deposito e vendita delle munizioni di sicurezza occorre la licenza del prefetto.
La licenza non è necessaria per il trasporto delle munizioni stesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-99