Regolamento›Titolo II
Art. 98
98 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto od artifici in quantità non superiore a chilogrammi 25 di peso lordo, ovvero un numero di 1500 cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.
Gli esplosivi di cui al primo comma devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite dall' del regolamento 9 marzo 1902, n. 85, per l'esecuzione del testo unico di legge 2 marzo 1902, n. 56.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini del 3° comma dell' della legge.
Agli effetti dell' della legge, il prefetto è autorizzato a rilasciare licenze per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.
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