Art. 96
RegolamentoTitolo II

Art. 96

96 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Pei depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la licenza del Ministro per l'interno e quella del prefetto, a termini degli della legge, il prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministro, quando i depositi siano collocati in zone attigue.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-96