Art. 95
RegolamentoTitolo II

Art. 95

95 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo sono stese a tergo dei certificati di legittima provenienza, rilasciati dall'ufficio tecnico di finanza, e quelle per le polveri in calce all'avviso di spedizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-95