Regolamento›Titolo II
Art. 93
93 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplodenti di prima e quarta categoria devono contenere le generalità complete e la firma del richiedente e le indicazioni relative all'ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita.
La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-93