Art. 90
RegolamentoTitolo II

Art. 90

90 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
La Commissione tecnica provinciale, di cui all' della legge, è composta di un ufficiale del Regio esercito, o della Regia marina, o della Regia aeronautica; di un ingegnere dell'ufficio tecnico di finanza, o del Genio civile, o delle Miniere, competenti in materia di esplosivi, nonché di un funzionario di P. S. Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni dell' del presente regolamento.
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