Art. 88
RegolamentoTitolo II

Art. 88

88 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Ai componenti della Commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza di lire venti. Ai componenti che non appartengono al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di lire trenta. Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte ai funzionari dello Stato le indennità stabilite dagli del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; e ai membri estranei all'Amministrazione dello Stato, la diaria di lire sessanta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-88