Art. 84
RegolamentoTitolo II

Art. 84

84 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati dal Ministro per l'interno, agli effetti dell' della legge, sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria. L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi per le vie ordinarie e ferrate, per mare, per laghi nonché pei fiumi e i canali navigabili. Il Ministro per l'interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-84