Regolamento›Titolo I
Art. 8
8 / 383In vigore dal 15 feb 1929
I provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all' della legge.
I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal podestà sulle materie di cui al n. 9 dell'l7 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, seguono col procedimento di cui all' di questa legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-8