Art. 71
RegolamentoTitolo II

Art. 71

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In vigore dal 15 feb 1929
Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorità di P. S. può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art. 621 del Codice di procedura penale.
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