Regolamento›Titolo I
Art. 7
7 / 383In vigore dal 15 feb 1929
I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l' della legge, sono descrittivi, fotografici, dactiloscopici e antropometrici.
La carta di identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato , deve essere conforme al modello alleato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.
Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di P. S.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-7