Art. 58
RegolamentoTitolo II

Art. 58

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In vigore dal 15 feb 1929
L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o dalle materie esplodenti, di cui all' della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti. Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.
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