Regolamento›Titolo II
Art. 57
57 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell' della legge, è tenuto a far vidimare la licenza dal questore delle Provincie che intende percorrere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-57