Regolamento›Titolo II
Art. 54
54 / 383In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità di P. S. ha facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto delle armi.
È vietato il trasporto di armi da sparo cariche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-54