Art. 52
RegolamentoTitolo II

Art. 52

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In vigore dal 15 feb 1929
L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell' della legge, deve essere esibito al questore della Provincia donde le armi sono spedite. Ove il questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso. L'avviso col visto deve accompagnare le armi.
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