Art. 50
RegolamentoTitolo II

Art. 50

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In vigore dal 15 feb 1929
La licenza di cui all' della legge per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, è rilasciata dall'autorità di P. S. della Provincia nella quale si trova il Comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite. Sulle domande di transito provvede l'autorità di P. S. della Provincia di confine dal quale le armi sono introdotte. Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-50