Art. 5
RegolamentoTitolo I

Art. 5

5 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Per la composizione dei privati dissidi, di cui all' della legge, l'autorità di P. S. invita le parti a comparire dinanzi ad essa in un termine congruo pel tentativo di conciliazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-5