Art. 49
RegolamentoTitolo II

Art. 49

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In vigore dal 15 feb 1929
Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita. Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza per la collezione di armi artistiche, rare od antiche, deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-49