Regolamento›Titolo II
Art. 40
40 / 383In vigore dal 15 feb 1929
La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve indicare:
a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;
b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-40