Regolamento›Titolo IX
Art. 382
382 / 383In vigore dal 15 feb 1929
L'approvazione del prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai sensi degli T. U. di legge 31 agosto 1907, n. 690, e 82 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, non può essere rinnovata quando risulti che il titolare non si trovi nel possesso dei requisiti prescritti dall' della legge.
È, tuttavia, in facoltà del prefetto di rinnovare l'approvazione quando il titolare abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dall', n. 3, del citato regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-382