Art. 38
RegolamentoTitolo II

Art. 38

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In vigore dal 15 feb 1929
È in facoltà del Ministro per l'interno di determinare la specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito, di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.
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