Regolamento›Titolo VII
Art. 375
375 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Presso il Ministero dell'interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, è costituito l'Ufficio Centrale Italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.
Tale Ufficio ha per compito:
a) di raccogliere tutte le notizie relative all'arruolamento di persone a scopo di prostituzione;
b) di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti alla Convenzione internazionale contro la tratta, conchiusa a Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno per i delitti contemplati nel R. decreto-legge 25 marzo 1923, numero 1207, che riguardino stranieri;
c) di vegliare affinché le autorità e gli agenti di pubblica sicurezza esercitino, specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle competenti autorità estere;
d) di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne straniere dedite alla prostituzione, in Italia, allo scopo di stabilirne la identità e lo stato civile, e di indagare chi le abbia indotte a lasciare il rispettivo paese di origine a scopo di prostituzione;
e) di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano affidate, a titolo provvisorio e in attesa dell'eventuale rimpatrio, ad istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero a privati che ne offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di mezzi;
f) di disporre perché siano rinviate ai paesi di origine le persone suindicate, che richieggano il rimpatrio, o che sian richieste da persone le quali esercitino sopra di loro potestà o tutela, o, comunque, autorità o vigilanza legale;
g) di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici o agenzie che si occupino del collocamento di donne;
h) di curare quanto altro sia necessario per provvedere alla repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto pubblico, interno od internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-375