Art. 373
RegolamentoTitolo VII

Art. 373

373 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Quando all'autorità di P. S. risulti che una minorenne sia dedita al meretricio, ne promuove il ricovero in una casa di patronato e, quando ciò non sia possibile e la minore non abbia compiuto il 16° anno di età, provvede a termine degli e seguenti della legge; salvo denuncia all'autorità giudiziaria, quando ricorrano gli estremi dei reati di lenocinio, di corruzione o di tratta, a termine del Codice penale o del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207. Per le minorenni sino all'età di anni 18 compiuti, l'autorità di pubblica sicurezza provvede di concerto con i comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
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