Regolamento›Titolo VII
Art. 372
372 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Alle donne che dichiarano di voler abbandonare il meretricio possono essere concessi i mezzi gratuiti per il rimpatrio o per l'avviamento al lavoro, quando dimostrino che nel luogo ove intendono recarsi hanno assicurati i mezzi di sussistenza od onesta occupazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-372