Art. 370
RegolamentoTitolo VII

Art. 370

370 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Quando una donna manifesti la volontà di abbandonare un locale di meretricio e dichiari che subisce o teme di subire maltrattamenti, minaccie o atti di resistenza, l'autorità di P. S. provvede alla tutela della richiedente e, ove la denuncia risulti fondata, ordina la chiusura del locale, senza pregiudizio dell'azione penale, se nel fatto ricorrono gli estremi del reato.
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