Regolamento›Titolo VII
Art. 367
367 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni dello della legge possono essere accompagnate allo ufficio di pubblica sicurezza, per le necessarie identificazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-367