Regolamento›Titolo VII
Art. 365
365 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Contro i provvedimenti emanati dall'autorità di P. S. in materia di meretricio, ai sensi dell' della legge, è ammesso ricorso alla Commissione, di cui allo stesso articolo, nel termine di 10 giorni dalla notificazione.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-365