Art. 365
RegolamentoTitolo VII

Art. 365

365 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Contro i provvedimenti emanati dall'autorità di P. S. in materia di meretricio, ai sensi dell' della legge, è ammesso ricorso alla Commissione, di cui allo stesso articolo, nel termine di 10 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
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