Regolamento›Titolo VII
Art. 364
364 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Le autorizzazioni di apertura dei locali di meretricio non possono essere emesse se non in seguito a parere favorevole, nei riguardi igienici, del medico provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-364