Regolamento›Titolo VII
Art. 363
363 / 383In vigore dal 15 feb 1929
L'atto di sottomissione deve contenere:
a) la descrizione completa del locale, con l'indicazione delle aperture che vi danno accesso;
b) l'elenco e le generalità delle donne che vi eserciteranno il meretricio e delle persone che saranno addette al servizio;
c) l'obbligo di notificare, entro 24 ore, all'autorità di P. S., ogni cambiamento delle persone che vadano a dimorare nel locale o che l'abbandonino definitivamente;
d) l'obbligo di non ammettere nel locale nessuna donna, se prima non sia stata riconosciuta, dal medico visitatore, esente da manifestazioni contagiose delle malattie veneree e sifilitiche, contemplate dall' del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846; come pure di non permettere che nel locale si sottraggano donne alla vigilanza sanitaria e alle visite, o vi rimangano, per alcun titolo, anche temporaneamente, donne riconosciute o presunte affette dalle manifestazioni contagiose suaccennate; e di non accogliere nuovamente nel locale donne allontanate per cause di malattia, senza attestazione di completa guarigione, rilasciata dal medico visitatore, ai sensi dell' del citato regolamento;
e) l'obbligo di adottare le misure necessarie per la tutela igienica e sanitaria delle donne che dimoreranno nel locale e delle persone che lo frequenteranno;
f) l'obbligo di non richiedere o accettare, dalle donne chiamate a permanere nel locale, danaro od altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo;
g) la dichiarazione di osservare rigorosamente le disposizioni della legge di P. S. e del relativo regolamento, nonché quelle del regolamento sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree, come pure qualsiasi prescrizione delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-363