Art. 357
RegolamentoTitolo VI

Art. 357

357 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Trascorso il periodo del confino, l'autorità di P. S. dispone il rimpatrio del liberato con foglio di via obbligatorio, previo avviso al prefetto, che ne informa il Ministro per l'interno e il prefetto della Provincia nella quale il liberato va a stabilirsi.
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