Art. 354
RegolamentoTitolo VI

Art. 354

354 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Le disposizioni degli non si applicano alle persone assegnate al confino quali pericolose per la sicurezza pubblica, ai sensi dell', n. 1, della legge. Le infrazioni alla disciplina, commesse da queste ultime, quando non siano perseguibili ai sensi dell' della legge, modificato dall' del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, sono represse dal direttore della colonia, a norma delle disposizioni del regolamento generale carcerario, concernenti la disciplina dei detenuti.
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