Art. 353
RegolamentoTitolo VI

Art. 353

353 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Il confinato risponde del danno recato, con dolo o colpa, al materiale di arredamento e di casermaggio. Sono autorizzate trattenute sull'ammontare del sussidio, in misura non superiore al quinto, fino al completo risarcimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-353