Art. 35
RegolamentoTitolo II

Art. 35

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In vigore dal 15 feb 1929
Sono « armi da guerra », ai sensi dell' della legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare. Sono armi « tipo guerra » quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra. Sono « munizioni da guerra » le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo, o comunque ad impiego bellico.
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