Art. 349
RegolamentoTitolo VI

Art. 349

349 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Il confinato non può spedire o ricevere corrispondenze o pacchi di qualsiasi genere, se non per il tramite della direzione della colonia, che può provvedere alla censura della corrispondenza e alla verifica del contenuto dei pacchi. È vietato al confinato di tenere presso di sè somme di denaro, che, a giudizio insindacabile del direttore della colonia, siano superiori ai bisogni ordinari. Le somme eccedenti tali bisogni sono depositate in una banca locale od all'ufficio postale e non possono essere ritirate senza il visto del direttore della colonia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-349