Regolamento›Titolo VI
Art. 348
348 / 383In vigore dal 15 feb 1929
L'orario di libera uscita per i confinati è stabilito come appresso:
dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle 7 alle 19;
dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, dalle 7 alle 20;
dal 1° maggio al 31 agosto, dalle 6 alle 21.
È in facoltà del direttore della colonia di concedere singoli permessi speciali per prolungare le ore di libera uscita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-348