Art. 348
RegolamentoTitolo VI

Art. 348

348 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
L'orario di libera uscita per i confinati è stabilito come appresso: dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle 7 alle 19; dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, dalle 7 alle 20; dal 1° maggio al 31 agosto, dalle 6 alle 21. È in facoltà del direttore della colonia di concedere singoli permessi speciali per prolungare le ore di libera uscita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-348