Art. 344
RegolamentoTitolo VI

Art. 344

344 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Ai confinati bisognosi deve essere assicurata l'assistenza sanitaria gratuita e la gratuita somministrazione dei medicinali, secondo le prescrizioni del medico della colonia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-344